Premi assicurativi

Pubblicato il 27 gennaio 2017

Con Decreto Interministeriale del 9 novembre 2016 è stata approvata la determina del Presidente dell’INAIL n. 307 dell’8 agosto 2016 relativa ai criteri ed alle modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2017-2019 e gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il medesimo triennio, nonché la percentuale di riduzione per il 2017 pari al 16,48%.

Con circolare n. 6 del 25 gennaio 2017 l’Istituto ha, quindi, specificato i criteri di applicazione evidenziando che i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Per l’anno in corso rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2015 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2015.

Inoltre, specifica la circolare, la percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2017 per cui, per i premi di autoliquidazione, la percentuale di riduzione stabilita si applica alla rata anticipata dovuta per 2017 ed alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2018.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato, l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., accettata nel corso del biennio di riferimento, la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2017 senza presentazione di una nuova istanza.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy