Riduzione dei premi INAIL 2015
Pubblicato il 04 maggio 2015
Con
circolare n. 52 del 30 aprile 2015, l’INAIL ha ricordato che la
riduzione dei premi e dei contributi per l’
anno 2015 è stata fissata nella misura pari al
15,38% con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del
14 gennaio 2015, che ha approvato la determina dell’Istituto n.
327 del 3 novembre 2014.
Chiarisce la circolare che i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le
lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio o da non oltre un biennio.
Per l’anno 2015 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con
data inizio precedente al 3 gennaio 2013 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2013.
La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2015 per cui, per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione si applica alla
rata anticipata dovuta per 2015 e alla
regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2016.
Sottolinea, inoltre, l’INAIL che per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2015 nella misura del 15,38%, senza presentazione di una nuova istanza.