Con messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015, l’INPS ha stabilito che a decorrere dal 1° settembre 2015 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere alla riduzione contributiva nell’edilizia per l’anno 2015 nella misura già fissata per il 2014, pari all’11,50%.
Per quanto concerne le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione ed i soggetti che ne hanno diritto, il messaggio rinvia ai criteri illustrati con la circolare n. 75 del 10 aprile 2015.
Ad ogni modo, posto che lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, le istanze debbono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.
Tuttavia, nel caso in cui, successivamente, il Decreto Interministeriale – emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - dovesse escludere lo sgravio per l’anno 2015 o modificarne la misura rispetto all’anno 2014, l’Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.
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