Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 16 maggio 2024 ha confermato, per l’anno 2024, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili (articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni).
L’INPS, con la circolare n. 93 dell’11 novembre 2024 spiega come fruire della riduzione contributiva per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024.
La riduzione contributiva dell’11,50% si applica sui contributi dovuti dalle imprese edili diversi da quelli pensionistici.
È rivolta esclusivamente ai datori di lavoro classificati nei settori industria e artigianato, identificati rispettivamente dai codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e da 41301 a 41305, nonché dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio è destinato solo ai lavoratori a tempo pieno, con un’occupazione di 40 ore settimanali, con esclusione quindi dei lavoratori part-time.
La base di calcolo per l’agevolazione deve essere ridotta secondo le disposizioni degli articoli 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Inoltre, la base deve essere determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti, assicurando così che l’agevolazione non venga cumulata con altre riduzioni contributive non compatibili.
L’agevolazione non si applica sul contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinabile ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
L’accesso alla riduzione contributiva alle seguenti condizioni:
Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente in via telematica utilizzando il modulo “Rid-Edil”.
Questo modulo è disponibile all’interno del Cassetto Previdenziale del contribuente sul sito dell’INPS (www.inps.it) nella sezione “Comunicazioni on-line”, sotto la funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Una volta inviata la domanda, essa viene sottoposta a un controllo automatizzato dai sistemi informativi centrali dell’INPS. Questo controllo verifica la compatibilità dell’inquadramento aziendale con i requisiti della riduzione contributiva. Se la domanda risulta conforme, entro il giorno successivo all’invio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N” per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025.
L’esito della verifica può essere visualizzato all’interno del Cassetto Previdenziale del contribuente.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2024, fino al 15 febbraio 2025.
I datori di lavoro autorizzati devono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con specifici codici causali
Nel caso di lavoratori con matricole sospese o cessate, il datore di lavoro deve inoltrare un’istanza tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile fornito nella circolare (Allegato n. 2). Se la richiesta viene accolta, verrà attribuito il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
Il beneficio può essere fruito utilizzando le denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025.
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