Riduzione contributiva edilizia 2020, le istruzioni INPS
Pubblicato il 29 settembre 2020
Confermata per l’anno 2020, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili con decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze), l’INPS, con circolare n. 110 del 29 settembre 2020, ha fornito le istruzioni operative.
Quindi, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007da 412000 a 439909.
Riduzione contributiva
Ricorda la circolare che:
- il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana per cui non spetta per i lavoratori a tempo parziale;
- la base di calcolo della riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’arti.120, c. 1 e 2, L. 388/2000, e all’art. 1, c. 361 e 362, L. n. 266/2005;
- la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti;
- l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Accesso al beneficio
Si rammenta che l’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
- il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 1175, L. 296/2006 (regolarità contributiva – DURC ed il rispetto degli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
- il rispetto in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Ricorda, infine, l’INPS, che la riduzione contributiva non spetta:
- per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, l’esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o l’incentivo “IO Lavoro” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2020, disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020);
- in presenza di contratti di solidarietà (in tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario).