La scrittura privata di riduzione del canone di locazione non deve essere obbligatoriamente registrata.
La registrazione del patto modificativo non costituisce, infatti, un obbligo fiscale posto a carico del contribuente, operando solo sul piano probatorio.
Essa, infatti, agevolando la prova da parte del locatore, della intervenuta riduzione del canone, può palesarsi opportuna per esigenze di ordine probatorio ai fini della dimostrazione del minor reddito conseguito e quindi della minore imposta dovuta, senza tuttavia che possa escludersi, a tal fine, l'utilizzo di altri mezzi di prova.
Lo ha precisato la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 7644 del 9 marzo 2022, nel dichiarare inammissibile il ricorso con cui l'Agenzia delle entrate aveva rivendicato un avviso di accertamento IRPEF per il recupero a tassazione del canone relativo al contratto di locazione di pareti ad uso pubblicitario dell'immobile di proprietà di una contribuente.
Quest'ultima si era opposta all'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, dove aveva dedotto di aver siglato, con la società conduttrice, un patto modificativo del canone di locazione, riducendolo del 70%.
L'Ufficio, per contro, aveva rilevato che tale patto non era opponibile nei suoi confronti in quanto non registrato e non avente data certa.
La sentenza di primo grado, di rigetto del ricorso della contribuente, era stata poi riformata, dalla CTR, secondo la quale la scrittura privata di riduzione del canone locativo, sebbene non registrata, non era priva di qualsivoglia valenza probatoria, potendo essere liberamente valutata unitamente ad ulteriori elementi di prova.
Atteso, poi, che dalla documentazione bancaria in atti si evinceva il versamento, da parte della locataria e in favore della contribuente, di una somma corrispondente al canone ridotto, era corretto ritenere che il reddito soggetto a tassazione dovesse corrispondere a tale minore importo.
L'Agenzia si era rivolta alla Suprema corte e, in questa sede, il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".