Esteso l’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, meglio conosciuti come “riders”. Il regime assicurativo, che decorre dal 1° febbraio 2020, è disciplinato dall’art. 1 del D.L. n. 101/2019, convertito con modificazioni in L. n. 128, il quale ha inserito l’art. 47-septies al D.Lgs. n. 81/2015.
Con la nota n. 866 del 23 gennaio 2020, l’INAIL ha individuato gli adempimenti posti a carico dal datore di lavoro che utilizza la piattaforma digitale.
Il datore di lavoro che utilizza la figura del “rider”:
Nelle denunce di esercizio o di variazione il soggetto assicurante deve dichiarare:
Per quanto concerne la determinazione del premio INAIL, bisogna prendere a riferimento la retribuzione giornaliera convenzionale che, per l’anno 2019, è pari a 48,74 euro. Il premio è posto a totale carico del datore di lavoro e deve essere versato in via anticipata.
In fase di avvio dell’assicurazione, precisa l’INAIL, il premio è calcolato sulle retribuzioni presunte indicate dal datore di lavoro che utilizza la piattaforma nella denuncia di esercizio o di variazione, salvo successivo conguaglio (regolazione) da effettuare con l’autoliquidazione successiva. Ai fini della determinazione delle retribuzioni presunte, il datore di lavoro deve moltiplicare il numero complessivo delle giornate di effettiva attività, che si presume saranno svolte da tutti i riders che si stima si collegheranno alla piattaforma digitale, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale (48,74 euro).
Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.
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