Riders autonomi, si applica solo la disciplina sostanziale

Pubblicato il 11 febbraio 2021

I riders autonomi e i loro contratti individuali, che incorporano il Ccnl firmato da Ugl e Assodelivery, sono pienamente validi. Questi ultimi, infatti, non sono obbligati a rendere la prestazione di lavoro, essendo invece liberi di dare o meno la propria disponibilità per i turni offerti dall’azienda e, quindi, di decidere se e quando lavorare.

A stabilirlo il giudice del lavoro di Firenze che, con decreto n. 2425 del 9 febbraio 2021, ha rigettato il ricorso presentato da Nidil Cgil Firenze, Filt Cgil e Filcams Cgil, con cui le associazioni sindacali chiedevano l'annullamento degli accordi e la condanna di Deliveroo Italy per condotta antisindacale.

Riders autonomi, la vicenda

Le Organizzazioni sindacali lamentavano che Deliveroo avrebbe imposto ai propri ciclofattorini l’applicazione del nuovo contratto collettivo di settore sottoscritto da Assodelivery (associazione dell’industria del food delivery) con Ugl riders. Contratto, questo, che non era stato sottoscritto né dai sindacati e né dal Ministero del Lavoro. Dunque, a detta delle OO.SS., era un “contratto pirata”, poiché stipulato con un sindacato compiacente e carente del necessario requisito della rappresentatività

Secondo i sindacati, Deliveroo avrebbe imposto ai propri riders una scelta obbligata:

Questa data non era, in effetti, casuale: il decreto legge 101/2019 sui riders prevedeva, infatti, che da tale data in avanti, in assenza di un contratto collettivo di settore stipulato con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, le società del food delivery non avrebbero più potuto retribuire i propri riders a cottimo (ossia in base alle consegne effettuate), dovendo garantire loro un compenso minimo orario parametrato ai minimi previsti dai contratti collettivi dei settori affini.

Riders autonomi, il parere del Tribunale di Firenze

Sul punto, il giudice fiorentino ha ritenuto inapplicabile ai riders la tutela e il rito d’urgenza previsto dall’art. 28 della L. 300/1970, che legittima le articolazioni territoriali delle OO.SS. nazionali ad agire in giudizio qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale.

Questo perché i riders non sono lavoratori subordinati ma, al più, collaboratori autonomi ai quali è applicabile solo la disciplina sostanziale relativa al trattamento economico e normativo del lavoro subordinato, qualora i loro rapporti siano etero-organizzati dalla piattaforma digitale.

In conclusione, afferma il Tribunale di Firenze, i riders non sono obbligati a rendere la prestazione di lavoro, essendo invece liberi di dare o meno la propria disponibilità per i turni offerti dall’azienda e, quindi, di decidere se e quando lavorare.

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