Ricorso per violazione legge sopravvenuta

Pubblicato il 28 ottobre 2016

Le Sezioni unite civili si sono pronunciate con riferimento all'interpretazione dell’articolo 360, primo comma, n. 3 del Codice di procedura civile sull’impugnabilità per cassazione delle sentenze per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in caso di norme sopravvenute.

Secondo il massimo Collegio di legittimità – sentenza n. 21691 del 27 ottobre 2016 - la citata violazione di norme di diritto può riguardare anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora queste risultino applicabili al rapporto dedotto in giudizio in quanto dotate di efficacia retroattiva.

In presenza di queste condizioni, quindi, è da ritenere ammissibile il ricorso avanzato in sede di legittimità per violazione di legge sopravvenuta.

Limite del giudicato

Detto ultimo ricorso, tuttavia, incontra il limite del giudicato.

Così, se la sentenza è composta da più parti connesse tra di loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, “la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente”.

Questo anche in assenza di impugnazione specifica della parte dipendente medesima.

Nuova disciplina risarcimento applicabile a liti pendenti

Nella specifica controversia, la Sezione lavoro di Cassazione si era rivolta alle Sezioni unite con riferimento alla richiesta avanzata da una delle parti in lite al fine dell’applicazione della norma di cui all’articolo 32 della Legge n. 183/2010, che aveva modificato la disciplina del risarcimento del danno in caso di contratto a termine illegittimo.

La Sezione rimettente aveva ritenuto che detta richiesta, in considerazione del fatto che la norma in oggetto era stata emanata, nella specie, dopo la pubblicazione della sentenza di appello e prima della notifica del ricorso per cassazione, desse luogo ad una problematica sulla quale la Cassazione si era espressa nel tempo con contrastanti orientamenti.

Ci si chiedeva, ossia, se la nuova norma in oggetto fosse applicabile anche ai giudizi pendenti in Cassazione al momento della sua entrata in vigore.

Le Sezioni unite hanno risposto affermativamente a detta questione sulla base dei principi sopra richiamati: ne discendeva, nella specie, l’accoglimento del motivo del ricorso concernente la violazione dell’articolo 32, commi 5-7, della Legge citata, e quindi la cassazione della sentenza sul punto, con rinvio al giudice di merito.

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