Ricorso in Cassazione: motivi specifici anche sulla giurisdizione

Pubblicato il 23 aprile 2011 Con sentenza n. 8923 del 19 aprile 2011, le Sezioni unite di Cassazione hanno confermato la decisione con cui la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile, per non specificità del motivo di appello, la censura di carenza di giurisdizione mossa da parte di un cittadino extramunitario nei confronti della decisione dei giudici di prime cure.

Secondo la Corte di legittimità, per superare la statuizione dei giudici di appello il ricorrente avrebbe dovuto anzitutto censurare specificamente l'affermazione della Corte, “allegandone la erroneità e fornendo la relativa dimostrazione, e a tale scopo avrebbe dovuto riprodurre specificamente le censure svolte con il gravame”.

Nella specie, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che il motivo di doglianza sollevato dal ricorrente non rispondesse alle esigenze di specificità imposte dall'articolo 434 del Codice di procedura civile e, pertanto, non potesse essere preso in esame in quanto, così come formulato, risultava inammissibile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy