Ricorso in Cassazione: motivi specifici anche sulla giurisdizione

Pubblicato il 23 aprile 2011 Con sentenza n. 8923 del 19 aprile 2011, le Sezioni unite di Cassazione hanno confermato la decisione con cui la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile, per non specificità del motivo di appello, la censura di carenza di giurisdizione mossa da parte di un cittadino extramunitario nei confronti della decisione dei giudici di prime cure.

Secondo la Corte di legittimità, per superare la statuizione dei giudici di appello il ricorrente avrebbe dovuto anzitutto censurare specificamente l'affermazione della Corte, “allegandone la erroneità e fornendo la relativa dimostrazione, e a tale scopo avrebbe dovuto riprodurre specificamente le censure svolte con il gravame”.

Nella specie, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che il motivo di doglianza sollevato dal ricorrente non rispondesse alle esigenze di specificità imposte dall'articolo 434 del Codice di procedura civile e, pertanto, non potesse essere preso in esame in quanto, così come formulato, risultava inammissibile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Braccianti agricoli, trascinamento di giornate: adempimenti entro il 24 febbraio 2025

06/02/2025

Sgravio contributivo lavoratrici madri: ok anche per lavoratrici intermittenti

06/02/2025

Messaggi WhatsApp come prova nel giudizio civile

06/02/2025

Nuova chance per l’assegnazione agevolata nel 2025

06/02/2025

Decontribuzione Sud PMI 2025, come si applica e quanto si risparmia

06/02/2025

Inail, come e quando compilare il modello OT23

06/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy