Ricorso contro il patteggiamento, motivi limitati

Pubblicato il 23 marzo 2018

Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi che concernono l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.

Questo alla luce del nuovo comma 2-bis dell’articolo 448 del Codice di procedura penale, per come introdotto dalla Legge di riforma n. 103/2017.

Senza contare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 51 di questa ultima legge, le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 448 citato “non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 de codice di procedura penale è stata presentata anteriormente alla data in vigore della presente legge” (ossia il 3 agosto 2017).

Motivi diversi, ricorso inammissibile

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, Quinta sezione penale, nel testo della sentenza n. 13434 del 22 marzo 2018, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso da due imputati contro la decisione con la quale il tribunale aveva applicato loro, ex articolo 444 c.p.p., la pena concordata con il pubblico ministero in relazione al delitto di tentato furto aggravato in concorso.

Il primo aveva lamentato un’erronea applicazione dell’articolo 444 c.p.p. mentre l’altro la mancanza di motivazione in ordine all’insussistenza dei presupposti per la pronuncia di assoluzione.

Per entrambi, la richiesta di applicazione della pena era stata presentata il 19 agosto 2017 ed era evidente – ha sottolineato la Suprema corte – che i relativi ricorsi avverso la sentenza impugnata dovessero essere valutati alla stregua della nuova disciplina dettata dal comma 2-bis dell’articolo 448 c.p.p.

Poiché, quindi, le doglianze dei ricorrenti deducevano vizi non sussumibili in alcuna delle categorie tipizzate di patologia della sentenza di patteggiamento, doveva concludersi per l’inammissibilità delle impugnazioni.

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