Ricorsi amministrativi all’Ispettorato

Pubblicato il 29 dicembre 2016

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149/2015, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni relative ai ricorsi amministrativi disciplinati dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004.

Ricorso ex art. 16

Dall’1 gennaio 2017 i ricorsi ex art. 16, D.Lgs. n. 124/2004 non avranno più ad oggetto le ordinanze ingiunzioni ma gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria – diversi dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che operano all’interno dell’Ispettorato nazionale del lavoro – che accertano le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro: trattasi di Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ecc.

Il ricorso:

Al ricorso va allegato l’atto impugnato anche ai fini dell’esatta individuazione dell’autorità che lo ha emesso, alla quale va richiesta l’ulteriore documentazione utile per la decisione.

Ricorso ex art 17

I ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro impugneranno gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ivi compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Al Comitato, costituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro, dovranno essere inoltrati i ricorsi nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento per essere decisi, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento: decorso inutilmente il termine, si determina il silenzio rigetto.

Ricorsi pendenti

Chiarisce la lettera circolare dell’INL, n. 4 del 29 dicembre 2016, che:

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