Ricongiunzione per i part-time

Pubblicato il 26 marzo 2014 L’INPS, con messaggio n. 3515 del 24 marzo 2014 ha fornito chiarimenti su come vada calcolato l’onere di ricongiunzione da valutare con il sistema contributivo nelle ipotesi in cui i periodi oggetto di ricongiunzione si riferiscano a rapporti di lavoro part-time.

L’Istituto precisa che, qualora il periodo da ricongiungere sia immediatamente precedente la data della domanda di ricongiunzione e si riferisca ad un periodo di lavoro part-time, valorizzato con settimane utili per il diritto e settimane utili per la misura delle prestazioni pensionistiche, la retribuzione annua (cioè l’importo delle ultime 52 settimane assoggettate a contribuzione obbligatoria e ricondotta al valore medio settimanale), dovrà essere determinata facendo riferimento alle settimane utili per la misura della pensione.

La base di calcolo dell’onere percentuale andrà quindi individuata considerando la retribuzione delle 52 settimane utili alla misura della pensione, antecedenti la data della domanda, anche se relative a periodi contributivi provenienti da altro ordinamento pensionistico.

Per effettuare il calcolo dell’onere è perciò necessario applicare la seguente formula:

RMS x aliquota IVS x n. settimane ricongiunte

dove:

RMS = Retribuzione ultime 52 sett. utili per la misura della pensione/52;

aliquota IVS = aliquota contributiva IVS in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione in cui viene richiesta la ricongiunzione;

n. sett. Ricongiunte = dovrà essere utilizzato il n. delle settimane utili alla misura della pensione, che si intendono ricongiungere.

Dall’importo ottenuto deve essere detratto l’importo dei contributi comunicati dall’ordinamento pensionistico che trasferisce la contribuzione.

Alla somma residua deve essere poi applicata la riduzione del 50% (tranne nelle ipotesi disciplinate dalla Legge n.45/1990).

I periodi ricongiunti devono essere accreditati ed utilizzati mantenendo la stessa retribuzione e le medesime caratteristiche dell’ordinamento di provenienza, garantendo agli interessati una valutazione dei medesimi periodi ai fini pensionistici rispondente a quella che si sarebbe determinata presso la gestione previdenziale di origine.

Per quanto non specificato nel messaggio, l’INPS richiama integralmente le istruzioni contenute nel messaggio n. 18493/2013.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy