Ricongiunzione per i part-time
Pubblicato il 26 marzo 2014
L’INPS, con messaggio n.
3515 del 24 marzo 2014 ha fornito chiarimenti su come vada calcolato l’
onere di ricongiunzione da valutare con il
sistema contributivo nelle ipotesi in cui i periodi oggetto di ricongiunzione si riferiscano a rapporti di
lavoro part-time.
L’Istituto precisa che, qualora il periodo da ricongiungere sia immediatamente precedente la data della domanda di ricongiunzione e si riferisca ad un periodo di lavoro part-time, valorizzato con settimane utili per il diritto e settimane utili per la misura delle prestazioni pensionistiche, la retribuzione annua (cioè l’importo delle ultime 52 settimane assoggettate a contribuzione obbligatoria e ricondotta al valore medio settimanale), dovrà essere determinata facendo riferimento alle settimane utili per la misura della pensione.
La base di calcolo dell’onere percentuale andrà quindi individuata considerando la retribuzione delle 52 settimane utili alla misura della pensione, antecedenti la data della domanda, anche se relative a periodi contributivi provenienti da altro ordinamento pensionistico.
Per effettuare il
calcolo dell’onere è perciò necessario applicare la seguente formula:
RMS x aliquota IVS x n. settimane ricongiunte
dove:
RMS = Retribuzione ultime 52 sett. utili per la misura della pensione/52;
aliquota IVS = aliquota contributiva IVS in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione in cui viene richiesta la ricongiunzione;
n. sett. Ricongiunte = dovrà essere utilizzato il n. delle settimane utili alla misura della pensione, che si intendono ricongiungere.
Dall’importo ottenuto deve essere
detratto l’importo dei contributi comunicati dall’ordinamento pensionistico che trasferisce la contribuzione.
Alla somma residua deve essere poi applicata la
riduzione del 50% (tranne nelle ipotesi disciplinate dalla Legge n.
45/1990).
I periodi ricongiunti devono essere accreditati ed utilizzati mantenendo la stessa retribuzione e le medesime caratteristiche dell’ordinamento di provenienza, garantendo agli interessati una valutazione dei medesimi periodi ai fini pensionistici rispondente a quella che si sarebbe determinata presso la gestione previdenziale di origine.
Per quanto non specificato nel messaggio, l’INPS richiama integralmente le istruzioni contenute nel messaggio n. 18493/2013.