Modello 730-4. Variazione intermediario non aggiornata, istruzioni

Pubblicato il 28 gennaio 2019

Informazioni più particolareggiate vengono fornite dalle Entrate in materia di assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, per quanto attiene alla cessazione dall’incarico dell’intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4.

La circolare n. 3 del 25 gennaio 2019 aggiunge più informazioni rispetto a quanto diffuso con precedente circolare n. 4 del 12 marzo 2018.

In tale documento era stato trattato il caso della cessazione dell’incarico di ricezione dei modelli 730-4. Si ricorda che, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, i Caf/professionisti e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica, insieme alle dichiarazioni dei redditi modello 730, il risultato finale delle dichiarazioni modello 730-4 che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta.

Per tale finalità, i sostituti sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere il flusso dei modelli 730-4.

Come si effettua la comunicazione della sede telematica

In particolare, la comunicazione della sede telematica può essere effettuata:

Quindi, è con il modello CSO che il sostituto d’imposta comunica la sostituzione dell’intermediario con un altro intermediario ovvero con il sostituto stesso.

Cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4 non comunicata: cancellazione dell’indirizzo telematico

Nella circolare 4/2018, è stato affrontato il caso del sostituto d’imposta che non comunica, tramite modello CSO, la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei 730: viene previsto che l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare, tramite Pec, l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega all’Agenzia delle entrate, che, a sua volta, contatta il sostituto d’imposta, invitandolo a presentare la comunicazione di variazione.

Sul punto, la circolare dell’agenzia delle Entrate 3/2019 rileva che alcuni sostituti d’imposta che hanno ricevuto l’invito a regolarizzare la variazione, non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico utile per ricevere i risultati contabili dei percipienti.

L’omissione produce l’effetto della interruzione dell’assistenza fiscale visto che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio.

Di conseguenza, l’Agenzia procede alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta, nonostante il sollecito, non ha ottemperato alla modifica.

Compilazione del quadro CT

La suddetta cancellazione produce il risultato che il sostituto viene parificato a coloro che non presentano il modello CSO.

In conclusione, il sostituto, in sede di trasmissione delle CU, è tenuto a compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico.

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