Misure del tax credit “aggiornate” rispetto al 2022 anche per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica ed altre attività innovative (design e ideazione estetica). Per effetto della legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 268 della L. 197/2022), poi, arriva al 2023 il credito d’imposta “potenziato” per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno.
Nella disamina che segue si cerca di fornire un quadro di sintesi delle principali disposizioni in materia.
Possono beneficiare del tax credit tutte le imprese residenti in Italia (esclusi, quindi, gli esercenti arti e professioni) - comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - indipendentemente:
che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.
Pertanto, il beneficio è fruibile anche dalle imprese agricole che svolgono attività che determinano il reddito in base alle disposizioni dell’articolo 32 del Tuir nonché dai soggetti che si avvalgono del regime forfettario. Inoltre - stando alla norma - le imprese possono fruire del credito d’imposta anche a prescindere dal regime contabile adottato; conseguentemente, possono accedere al beneficio i soggetti che adottano un regime di contabilità semplificata (ex articolo 18 del D.P.R. 600/1973).
Di converso, restano escluse dalla possibilità di fruire del credito d’imposta le imprese che si trovano in stato di crisi (ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, altra procedura concorsuale) nonché le imprese destinatarie di “sanzioni interdittive” derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs. 231/2001).
In merito a queste ultime, nella circolare 9/E/2021 è stato confermato l’orientamento secondo cui l’applicazione delle sanzioni interdittive comporta una limitazione “temporanea” all’esercizio di un diritto o di una facoltà da parte del soggetto destinatario della sanzione e, pertanto, l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta deve riguardare solo l’arco temporale interessato dalla relativa sanzione interdittiva. Quindi, gli investimenti effettuati nel periodo interessato dalle sanzioni interdittive saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d’imposta.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, poi, la fruizione del beneficio è “subordinata” alla condizione del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d’imposta, nella sua attuale formulazione, è articolato in aliquote e massimali differenziati sulla base della tipologia di investimento agevolato che si intende effettuare.
NOTA BENE: Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
Avremo, dunque, la situazione che segue.
Il credito per attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200 della L. 160/2019) è riconosciuto:
Occorre, così, evidenziare che il beneficio, a partire dal 2023 (per i soggetti "solari") è ridotto rispetto al 2022: infatti, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, lo stesso spettava nella misura del al 20% dei costi e con un limite massimo di 4 milioni di euro.
Per quanto concerne la base di calcolo del bonus, invece, occorre far riferimento ai seguenti costi.
Costi di ricerca e sviluppo agevolabili |
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a) spese del personale |
Spese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Soggetti con età < 35 anni - maggiorazione Le spese relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, assunti dall'impresa a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. |
b) Beni materiali mobili e software
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Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati:
Nel caso in cui tali beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo. |
c) contratti extra-muros |
Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative aventi sede in Italia, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare (risposta a interpello 454/E/2020). Nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti (anche se appartenenti allo stesso gruppo) siano fiscalmente residenti nell’UE, in stati SEE o negli Stati (cd. white list) previsti dall’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. |
d) privative industriali |
Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale:
Tali spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE, in Stati SEE o in Stati (cd. white list) compresi nell'elenco di cui al D.M. 4/09/1996. Non si considerano, comunque, ammissibili le spese derivanti da operazioni con imprese appartenenti allo stesso gruppo. |
e) sevizi di consulenza |
Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Dette spese si considerano ammissibili al credito d'imposta:
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f) Materiali per prototipi
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Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota:
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Per le attività di innovazione tecnologica il credito di imposta è riconosciuto:
In merito, poi, alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale “4.0” il credito di imposta è riconosciuto:
Per quanto concerne la “base di calcolo” del bonus occorre far riferimento ai seguenti costi.
Costi di innovazione tecnologica |
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a) spese del personale |
Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Soggetti con età < 35 anni – maggiorazione Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese relative ai soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica. |
b) Beni materiali mobili e software
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Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota:
Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica. |
c) contratti per attività del commissionario
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Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica. Nel caso di contratti stipulati con soggetti “esteri”, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti (anche se appartenenti allo stesso gruppo) siano fiscalmente residenti nell’UE, in stati SEE o negli Stati (cd. white list) previsti dall’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. |
d) sevizi di consulenza |
Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Dette spese si considerano ammissibili al credito d'imposta:
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e) materiali per realizzazione di prototipi |
Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero del 30% delle spese per contratti aventi ad oggetto attività svolte dal soggetto commissionario. |
Per le attività di design e ideazione estetica il credito di imposta è riconosciuto:
NOTA BENE: Sono attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (art. 4 del DM 26.5.2020).
Per quanto concerne la “base di calcolo” del bonus occorre far riferimento ai seguenti costi.
Costi di design e innovazione |
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a) spese del personale |
Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. Soggetti con età < 35 anni - maggiorazione Le spese relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato e impiegati nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. |
b) Beni materiali mobili e software
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Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari:
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c) contratti per attività del commissionario |
Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso di contratti stipulati con soggetti “esteri”, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti (anche se appartenenti allo stesso gruppo) siano fiscalmente residenti nell’UE, in stati SEE o negli Stati (cd. white list) previsti dall’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. |
d) sevizi di consulenza |
Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta. Dette spese si considerano ammissibili al credito d'imposta:
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e) materiali e forniture |
Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti aventi ad oggetto attività svolte dal soggetto commissionario. |
Per effetto della legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 268 della L. 197/2022) arriva al 2023 il credito d’imposta “potenziato” per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno. Nello specifico, la norma, al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ha stabilito che il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19), direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta nella misura:
Crediti d’ imposta - Tabella di sintesi
Credito d’imposta |
Percentuali anno 2023 |
Ricerca & sviluppo |
10%, nel limite di 5 milioni di euro |
Innovazione tecnologica |
10%, nel limite di 2 milioni di euro |
Design e ideazione estetica |
10%, nel limite di 2 milioni di euro |
Innovazione 4.0 e green |
10%, nel limite di 4 milioni di euro |
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Credito d’imposta |
Percentuali anno 2024 |
Ricerca & sviluppo |
10%, nel limite di 5 milioni di euro |
Innovazione tecnologica |
5%, nel limite di 2 milioni di euro |
Design e ideazione estetica |
5%, nel limite di 2 milioni di euro |
Innovazione 4.0 e green |
5%, nel limite di 4 milioni di euro |
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Credito d’imposta |
Percentuali anno 2025 |
Ricerca & sviluppo |
10%, nel limite di 5 milioni di euro |
Innovazione tecnologica |
5%, nel limite di 2 milioni di euro |
Design e ideazione estetica |
5%, nel limite di 2 milioni di euro |
Innovazione 4.0 e green |
5%, nel limite di 4 milioni di euro |
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Credito d’imposta |
Percentuali anno 2026-2031 |
Ricerca & sviluppo |
10%, nel limite di 5 milioni di euro |
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Sul piano operativo, il tax credit è utilizzabile:
A tale credito d’imposta non si applica il limite generale di compensazione in F24 (2 milioni di euro), né il limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da quadro RU (250.000 euro, di cui alla L. 244/2007).
Occorre, inoltre, evidenziare che il credito d'imposta:
Al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta in condizioni di certezza operativa le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Tale certificazione – a norma dell’articolo 23, commi 2 - 8 del D.L. 73/2022, come modificato dall'articolo 1, comma 272 della L. 197/2022 – può essere richiesta anche per l'attestazione:
Inoltre, la citata certificazione:
Sono previsti precisi obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione. Ai fini del credito d’imposta, infatti, il sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando i limiti previsti per il tax credit relativo a ciascuna tipologia di attività).
Ai fini dei successivi controlli, si ricorda poi che le imprese – quale ulteriore adempimento - sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che:
NOTA BENE: Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Infine, le imprese che si avvalgono dei citati tax credit sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) “al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative” legate a “Industria 4.0”.
Con il D.M. 6 ottobre 2021 è stato approvato il relativo modello di comunicazione. Questo, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va inviato in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it. Il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. L’eventuale mancato invio non determina effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Quadro Normativo |
- ARTICOLI 1, COMMA 268 DELLA LEGGE N. 197 DEL 29/12/2022; |
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