Restyling 2022 per il credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione. Con la legge di bilancio 2022, infatti, si modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative di cui all'art. 1 commi da 198 a 206 della L. n. 160/2019, ferma restando la disciplina di base dell'agevolazione. Per il beneficio “oltre” l’anno 2022 si opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di investimenti. Per l’anno 2022, invece, il bonus mantiene la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente.
Si rammenta che possono accedere al tax credit tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito dell’impresa. Restano, tuttavia, escluse dalla possibilità di accedere al credito d’imposta le imprese in stato di crisi (ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, ecc..) nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs. 231/2001).
Inoltre, la fruizione del beneficio resta subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Riguardo gli obblighi documentali si rammenta che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica “asseverata” che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.
Sempre sul piano documentale, si rammenta che le imprese che si avvalgono delle suddette misure agevolative sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Nello specifico, la norma stabilisce che le imprese devono effettuare una comunicazione al Mise “al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”. Con il D.M. 6 ottobre 2021 è stato approvato il relativo modello di comunicazione; questo, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it. Per gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi al 2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Va detto che l’eventuale mancato invio del modello non determina i controlli in termini di corretta applicazione della disciplina agevolativa.
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