Ricerca dei beni del debitore nelle banche dati telematiche
Pubblicato il 10 novembre 2014
Il Decreto legge n.
132/2014, la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata, con modificazioni, il 6 novembre 2014, ed attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, contiene una serie di
misure volte alla
tutela del credito nonché alla
semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata.
Interessi di mora
In primo luogo, si prevede che qualora la parte che abbia attivato un giudizio
non abbia determinato la misura del
saggio degli interessi legali, questo sarà
pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Competenza territoriale
In ipotesi di
esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di
espropriazione forzata di crediti viene prescritta la
competenza del giudice del
luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Solo quando il
debitore è una pubblica amministrazione, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del
luogo dove il terzo debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Autorizzazione del presidente del Tribunale per la ricerca dei beni
E' possibile che il creditore procedente faccia
istanza al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, per l'
autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
Con detta autorizzazione viene disposto che l'
ufficiale giudiziario acceda, mediante
collegamento telematico diretto, ai
dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o
alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'
anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel
pubblico registro automobilistico e in quelle degli
enti previdenziali.
In tal modo sarà possibile reperire tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con
istituti di credito e
datori di lavoro o committenti.
Pignoramento veicoli, anche aziendali
Facilitata la procedura di
pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi da eseguirsi mediante
notificazione al debitore e successiva trascrizione dell'atto; in quest'ultimo vanno indicati gli estremi del veicolo e va intimato al debitore di
consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, e i titoli e i documenti relativi alla proprietà.
Una volta decorso questo ultimo termine, gli
organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati potranno procedere al
ritiro della carta di circolazione, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati, con consegna del bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie.