Per le imprese che realizzano punti di ricariche veloci per veicoli elettrici il PNRR ha messo a disposizione dei benefici a fondo perduto come previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, per fornire sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica rapida (da almeno 175 kW, nel seguito TIPO A o super veloci).
I particolari della misura sono contenuti nel decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2024, che sostituisce Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente decreto n. 11 del 12 gennaio 2023.
Obiettivo dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 |
Espansione uniforme sul territorio nazionale delle infrastrutture di ricarica fast e ultra-fast, al fine di favorire la diffusione della mobilità elettrica, con particolare riguardo alla lunga percorrenza. |
Risorse finanziarie |
Riparto annuale:
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Vengono identificati come beneficiari o attuatori le imprese e i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI): questi sono anche responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della messa in funzione dei progetti oggetto dell'agevolazione, nonché dell'espletamento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi ai medesimi progetti.
Requisito richiesto ai beneficiari è quello di dimostrare, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, di aver gestito stazioni di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni di ricarica riferito all'ambito o al lotto per il quale viene inoltrata istanza al beneficio.
I progetti per aver diritto alle agevolazioni devono:
qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, essere accompagnati da n accordo con il soggetto che esercita diritti sull'area per la realizzazione delle nuove stazioni.
Il Decreto del 18 marzo 2024 del Mase indica criteri precisi per l'ammissibilità delle spese relative all'implementazione di stazioni di ricarica elettriche, con specifico riferimento a quelle di potenza pari o superiore a 175 kW. Ecco le categorie di costi che possono essere coperte dal decreto.
1. Acquisto e Installazione di Stazioni di Ricarica
Le spese ammesse includono l'acquisto e l'installazione di stazioni di ricarica, gli impianti elettrici necessari e le opere edili indispensabili. Queste spese devono essere al netto di IVA e il costo massimo ammissibile per ogni stazione di ricarica è fissato a 81.000 euro.
2. Costi di Connessione Elettrica
I costi legati alla connessione della stazione di ricarica alla rete elettrica sono coperti fino al 40% del costo totale ammissibile per l'installazione delle stazioni di ricarica.
3. Spese di Progettazione
Le spese per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza, i collaudi e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie sono riconosciute fino al 10% del costo totale ammissibile per la messa in opera delle stazioni di ricarica.
Non sono ammissibili spese per:
- le unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica.
- l'acquisizione di terreni e altri beni immobili, inclusi costi legati a diritti reali o personali di godimento (es. affitto, locazione).
- le consulenze di qualsiasi natura.
- imposte, tasse e oneri vari.
Numero di stazioni di ricarica superiore
In caso di realizzazione di un numero di stazioni di ricarica superiore a quello previsto per ciascun ambito o lotto, il contributo verrà limitato al numero di stazioni indicato, richiedendo la rendicontazione delle spese ammissibili solo per quelle effettivamente previste.
Ulteriori punti di ricarica o dotazioni tecnologiche superiori ai requisiti minimi possono essere ammessi al contributo, ma sempre entro i limiti stabiliti.
Le spese devono inoltre conformarsi al principio di assenza di doppio finanziamento e non devono arrecare danno significativo, secondo i criteri dell'UE.
TABELLA DI SINTESI SUI COSTI
Categoria |
Descrizione |
Limite di Costo |
Acquisto e Installazione |
Spese per stazioni di ricarica ≥175 kW, opere edili, impianti elettrici. |
€ 81.000 per stazione |
Connessione alla Rete Elettrica |
Costi identificati dal preventivo del gestore di rete. |
Fino al 40% del costo totale ammissibile |
Progettazione e Conformità |
Spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi e ottenimento autorizzazioni. |
Fino al 10% del costo totale ammissibile |
Spese Non Ammissibili |
Unità di produzione/stoccaggio energia, acquisizione di terreni, consulenze, imposte e tasse. |
- |
Per la realizzazione delle colonnine di ricarica su strade extraurbane, le imprese possono ottenere contributi a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili, come specificato nella tabella di cui sopra, entro i limiti delle risorse annuali disponibili e conformemente ai massimali del regolamento di esenzione.
I beneficiari non possono ottenere individualmente un contributo superiore al 40% del totale stanziato per ciascun bando annuale, anche partecipando in raggruppamenti temporanei di imprese (RTI).
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o aiuti di Stato per la realizzazione delle stesse infrastrutture di ricarica.
Nel biennio 2023-2024, le risorse finanziarie previste saranno assegnate attraverso procedure di selezione dettagliate e specificate per ambiti e lotti.
Gli avvisi pubblici definiranno le procedure di selezione per ciascun ambito o lotto, incluse eventuali aggregazioni di più ambiti o lotti, specificando:
I soggetti proponenti devono indicare nell'istanza di ammissione la percentuale di riduzione del costo specifico massimo ammissibile, che deve oscillare tra l'1,25% e il 50%, e il numero di stazioni di ricarica che intendono installare, rispettando i minimi indicati negli avvisi pubblici per ciascun ambito e lotto.
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