Riammissione rateazione Scadenza primo versamento

Pubblicato il 30 maggio 2016

Per i contribuenti che sono decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, nel triennio antecedente al 15 ottobre 2015, sta per scadere il termine per essere riammessi al beneficio, secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016.

Il 31 maggio 2016 è, infatti, l'ultimo giorno utile per poter essere riammessi alla rateazione dei tributi richiesti dall'Agenzia delle Entrate a seguito di accertamenti.

Le modalità ed i termini degli adempimenti necessari per la riammissione al beneficio sono stati illustrati dalla stessa Agenzia con la circolare n. 13/E del 2016.

Nel documento di prassi, si specifica che la possibilità della riammissione vale solo con riferimento alle imposte dirette (Irpef, Ires, Irap e addizionali) e non anche quelle indirette (ad esempio l’Iva), che restano escluse dal nuovo piano di ammortamento.

Cosa fare per essere riammessi?

I contribuenti che vogliono essere riammessi al beneficio devono effettuare il pagamento della prima delle rate scadute – ossia della prima rata dell’originario piano di rateazione il cui mancato versamento ha determinato la perdita dell’agevolazione – entro il 31 maggio 2016.

Il pagamento deve essere effettuato compilando il modello F24, con modalità telematiche, indicando i codici tributo specificati negli avvisi di accertamento e già adoperati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Dal momento in cui viene effettuato il pagamento della rata riparte il piano e si è tenuti ad effettuare il versamento delle restanti rate non pagate (pari al numero originario), con scadenza trimestrale e con cadenza nello stesso giorno in cui è stato fatto il versamento della rata di riammissione.

Nei dieci giorni successivi al pagamento della prima rata scaduta, il contribuente deve trasmettere copia della quietanza dell’avvenuto versamento all’Ufficio competente, consegnandola direttamente oppure inviandola via PEC. La mancata trasmissione della quietanza non compromette la validità dell’adempimento.

A sua volta l’ufficio, ricevuta la quietanza, potrà sospendere i carichi eventualmente iscritti a ruolo e rielaborare il piano di ammortamento.

Decadenza definitiva

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive del nuovo piano di rateazione comporta la definitiva decadenza dal beneficio della rateazione.

In tal caso l'Ufficio, determinati gli importi residui ancora dovuti comprensivi di sanzioni aggiuntive, revoca la sospensione e riprende la riscossione coattiva.

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