Riallineamento per masse sostituito dall'analitico

Pubblicato il 20 settembre 2010

Il novellato articolo 128 del Tuir recita: "… fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo di imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'art. 117, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo della differenza".

Con questa previsione, il legislatore ha inteso evitare che il beneficio derivante da precedenti svalutazioni delle partecipazioni, operate dalla controllante/consolidante a fronte di componenti negativi fiscalmente non deducibili contabilizzati dalla società controllata, si duplicasse al verificarsi delle condizioni per la deducibilità fiscale dei suddetti componenti, ovvero per effetto del minor reddito imponibile Ires prodotto dalla società controllata/consolidata e trasferito al consolidato. La finalità è conseguita attraverso l'adeguamento dei valori fiscali dell'attivo e del passivo della consolidata che risultano, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili.

Se per la circolare agenziale n. 53/E/2004 il riallineamento va operato per “masse”, “anche se gli elementi disallineati, presenti nel bilancio della controllata, sono diversi da quelli che, in origine, hanno determinato la svalutazione della partecipazione” – comportando che il riallineamento dovrà essere effettuato anche se quegli elementi si fossero già riallineati, prima cioè dell’ingresso nel regime del consolidato fiscale – oggi, la sentenza n. 35/41/10, della Ctp di Milano, ammette la possibilità che il contribuente in grado di ricostruire analiticamente le movimentazioni degli accantonamenti alla base delle svalutazioni dedotte, in sede di applicazione del riallineamento nel consolidato, utilizzi il metodo “analitico” in luogo di quello per “masse”, non più considerando, dunque, anche i valori esauriti al momento dell’attuazione del consolidato.

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