Riacquisto “prima casa”, il credito d’imposta residuo è riutilizzabile dal contribuente

Pubblicato il 28 aprile 2015 Tra le varie questioni di ordine interpretativo in materia di Irpef chiarite dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17 del 24 aprile 2015, anche quella riguardante il credito d’imposta riconosciuto ai contribuenti che vendono la “prima casa” per acquistarne un’altra, entro un anno (Art. 7, Legge n. 448/1998).

Riacquisto prima casa

L’Agenzia risponde al quesito se, nel caso in cui il bonus fiscale “prima casa” venga utilizzato solo parzialmente in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina (ossia il “riacquisto”), sia possibile utilizzare la parte residua, e con quali modalità.

Nella circolare 17/E/2015 è specificato che se il bonus fiscale non è speso completamente in sede di registrazione dell’atto di “riacquisto”, la quota eccedente l'importo utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta in occasione del riacquisto della “prima casa” può essere portata in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in futuro dal contribuente o in compensazione delle somme dovute ai sensi del Dlgs 241/1997 (a titolo di ritenute d’acconto, di contributi o premi per l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali).

Il credito d’imposta residuo, invece, non potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito, ciò in quanto la legge prevede che in tali circostanze il credito d'imposta deve essere utilizzato per l'intero importo. Si ricorda, infine, che in nessun caso è previsto che il credito d’imposta si trasformi in un rimborso.
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