E’ stata confermata dalla Cassazione la statuizione con cui i giudici di merito avevano rigettato le domande avanzate dagli attori ai fini della declaratoria di inefficacia di diritto ex art. 687 c.c. di un testamento olografo.
I ricorrenti, in primo luogo, avevano censurato la parte di decisione in cui era stato escluso che la sopravvenienza della nascita di altra figlia, in epoca successiva alla stesura del testamento, a sua volta predisposto allorquando erano già nati tre figli, potesse configurarsi come causa idonea a determinare la revocazione del testamento.
Gli Ermellini - ordinanza n. 18893 del 28 luglio 2017 - rigettando la specifica doglianza, hanno sottolineato che la previsione di cui all'articolo 687 sulla revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, nel disporre che la revocazione è esclusa qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti, deve essere intesa nel senso che l'espressione "provvedere" abbia in realtà un significato vicino a quello di "prevedere", sicché non si ritiene necessario che il testatore abbia fatto attribuzioni patrimoniali al figlio o al discendente, e non esige quindi che vi siano delle specifiche attribuzioni in favore dei figli sopravvenuti, ma che emerga la volontà del testatore di tenere conto anche dell'ipotesi de qua.
E nella specie, i giudici di merito, con valutazione tipicamente di fatto, avevano considerato che nel testamento fosse stata prevista anche l'ipotesi della sopravvenienza di figli e questa – secondo la Suprema corte – “rappresenta un'interpretazione non implausibile ovvero in insanabile contrasto con la lettera del testamento, e come tale appare sottratta al sindacato di questa Corte”.
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