La proroga biennale ex art. 11 Legge 289/2002, dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggior imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, sull'incremento del valore aggiunto, non è applicabile anche nelle ipotesi di violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte. E nel caso di specie, in particolare, nell'ipotesi di revoca del beneficio dell’Iva agevolata al 4%.
Lo ha enunciato la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 18574 del 22 settembre 2016, accogliendo il ricorso di un contribuente, acquirente di un immobile con Iva agevolata al 4%, avverso gli avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate, riscontrando che l’immobile medesimo presentava caratteristiche di lusso, recuperava la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta.
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