Avverso il decreto con il quale il giudice revochi – ex art. 136 comma 2 D.p.r. 115/2002 – il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio per aver la parte agito in giudizio o resistito in mala fede o con colpa grave, è ammessa opposizione ex art. 170 medesimo D.p.r., che da luogo ad un contenzioso civile di natura patrimoniale di cui è parte necessaria il Ministero della Giustizia.
Ne consegue che, tanto l'opposizione avverso il decreto di revoca, quanto il ricorso per cassazione (come nell'ipotesi qui in esame) avverso il provvedimento che decide sull'opposizione, devono essere dunque notificati al predetto Ministero della Giustizia, pena l'inammissibilità dell'impugnazione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 21700 depositata il 26 ottobre 2015, respingendo il ricorso proposto dalla parte, che si era vista revocare in appello l'ammissione al gratuito patrocinio, in quanto aveva agito in giudizio con colpa grave, ai sensi del citato art. 136 D.p.r. 115/2002.
In particolare, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, poichè la parte non ha osservato le forme prescritte dal codice di procedura civile e non ha provveduto a notificare l'atto al Ministero della Giustizia o ad altra Amministrazione dello Stato, limitandosi a depositarlo in cancelleria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".