Revoca dell’assegnazione della casa coniugale. L’aumento dell’assegno non è automatico

Pubblicato il 13 marzo 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 3922 del 12 marzo 2012 – il provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa familiare non comporta, automaticamente e di per sé, l’aumento dell’assegno di mantenimento spettando al giudice valutare l’opportunità o meno del riconoscimento di questo beneficio.

Detta revoca costituisce solo elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio in quanto essa incide sulla situazione economica della parte che deve ottenere in locazione un altro immobile per far fronte alle proprie esigenze abitative potendone, quindi derivare un peggioramento della situazione economica dell’ex coniuge.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Preliminare con clausola di irrevocabilità: risoluzione solo con consenso di tutti

07/02/2025

Fondo nuove competenze, domande dal 10 febbraio 2025. Come prepararsi

07/02/2025

Sicurezza sul lavoro, allergie da pollini: indicazioni INAIL

07/02/2025

Bonus investimenti ZLS, codice tributo per la compensazione nell’F24

07/02/2025

Enti pubblici non economici. Rinnovo

07/02/2025

CCNL Enti pubblici non economici - Stesura del 27 gennaio 2025

07/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy