Revoca bonus prima casa. Accertamento decorre dalla registrazione dell’atto

Pubblicato il 02 dicembre 2017

In tema di benefici fiscali c.d. “prima casa”, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel Comune ove è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici. In tal caso, il termine triennale a carico dell’amministrazione finanziaria di cui all’art. 76 comma 2, D.p.r. n. 131/1986 – per l’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e connessa sopratassa – decorre dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.

Sulla scorta di detto principio, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 28860 del primo dicembre 2017, ha accolto il ricorso dell’agenzia delle Entrate avverso una pronuncia della Ctr relativa alla revoca agevolazione prima casa, conseguente al mancato trasferimento della residenza nel termine previsto dall’art. 1, parte 1, nota 2 bis n. 1, Tariffa allegata al D.p.r. n. 131/1986.

Accolta dunque la censura dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui erroneamente, nel caso di specie, i giudici d’appello avrebbero ritenuto tardiva la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria (tre anni), facendo riferimento, quale dies a quo, alla data di stipula dell’atto e non a quella di registrazione dello stesso.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy