In tema di benefici fiscali c.d. “prima casa”, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel Comune ove è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici. In tal caso, il termine triennale a carico dell’amministrazione finanziaria di cui all’art. 76 comma 2, D.p.r. n. 131/1986 – per l’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e connessa sopratassa – decorre dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.
Sulla scorta di detto principio, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 28860 del primo dicembre 2017, ha accolto il ricorso dell’agenzia delle Entrate avverso una pronuncia della Ctr relativa alla revoca agevolazione prima casa, conseguente al mancato trasferimento della residenza nel termine previsto dall’art. 1, parte 1, nota 2 bis n. 1, Tariffa allegata al D.p.r. n. 131/1986.
Accolta dunque la censura dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui erroneamente, nel caso di specie, i giudici d’appello avrebbero ritenuto tardiva la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria (tre anni), facendo riferimento, quale dies a quo, alla data di stipula dell’atto e non a quella di registrazione dello stesso.
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