Revoca agevolazioni prima casa su immobile di lusso, senza sanzioni

Pubblicato il 20 ottobre 2018

La Cassazione si è pronunciata nell’ambito di una vicenda in cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad un contribuente avviso di rettifica per imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni e interessi, relative ad un atto stipulato nel 2004 con il quale lo stesso aveva acquistato un appartamento dichiarando di voler usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa.

L'avviso era originato dal mancato riconoscimento delle predette agevolazioni, in quanto, secondo l’Amministrazione, il trasferimento aveva avuto per oggetto un’abitazione di lusso.

L’accertamento era stato confermato in entrambe le sedi giudiziarie di merito e contro la relativa statuizione il contribuente aveva promosso ricorso per cassazione.

Sanzioni revocate d’ufficio per jus superveniens

Nel ritenere infondati i motivi sollevati dal ricorrente, i giudici di legittimità – sentenza n. 26423 del 19 ottobre 2018 – hanno, tuttavia, provveduto a rilevare d’ufficio che il ricorrente non fosse tenuto al pagamento delle sanzioni, e ciò in ragione dello jus superveniens di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), del Decreto legislativo n. 23/2011.

Quest’ultimo articolo, in particolare, nel sostituire il secondo comma dell'articolo 1, parte prima, della tariffa allegata al DPR n. 131/1986, aveva sancito il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso - non ammesso, in quanto tale, ai benefici "prima casa" - incentrato sui parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969.

Così – si legge nella decisione – “in forza della disciplina sopravvenuta, l'esclusione dalla agevolazione non dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie”, bensì “dalla circostanza che la casa di abitazione oggetto di trasferimento sia iscritta in categoria catastale Al, A8 ovvero A9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli e palazzi con pregi artistici o storici)”.

In proposito, la Sezione Tributaria civile della Corte di cassazione ha spiegato come il regime così introdotto abbia trovato applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente al 1° gennaio 2014, per cui l'atto di trasferimento dedotto nel giudizio in esame, antecedente a questo discrimine temporale, avrebbe continuato ad essere soggetto alla previgente disciplina.

Da applicare il pregresso regime impositivo sostanziale, sanzioni escluse

Restava fermo, quindi, il pregresso regime impositivo sostanziale, secondo i parametri del decreto ministeriale citato, e la correlata potestà di revoca dell'agevolazione, con conseguente recupero delle imposte dovute dal contribuente in misura ordinaria.

In detto contesto, tuttavia, si imponeva, con riferimento alle sanzioni, una diversa soluzione, alla luce del principio del favor rei in forza del quale, in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, "salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.

Proprio in ragione della disposizione sopravvenuta, ossia, la condotta che prima integrava una violazione fiscale - ossia il mendacio del contribuente ricadente sulle caratteristiche non di lusso dell'abitazione acquistata - non avrebbe avuto più possibilità di realizzarsi.

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