Niente revoca dei revisori di Srl e di cooperative che sono stati nominati prima della proroga dei termini. La norma stabilisce il termine finale entro il quale adempiere: “aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo medio tempore”.
Arriva, con la risposta del Mef ad un’interrogazione parlamentare (n. 3-01842), il tanto auspicato chiarimento sull’incertezza circa l’obbligo delle società a responsabilità limitata e cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo seguendo le novità introdotte dal codice della crisi d’impresa del 2019.
L’articolo 51-bis del decreto legge n. 34 - decreto Rilancio - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, posticipa l’obbligo citato ai bilanci relativi al 2021 (periodo aprile, maggio, giugno 2022).
Il presidente Cndcec, Massimo Miani, è soddisfatto: “… fa chiarezza su un tema molto delicato per decine di migliaia di società, sgombrando opportunamente il campo da dubbi interpretativi della norma”.
Nella risposta il Mef precisa che:
La norma, spiega il Mef, “indica infatti un termine finale entro il quale adempiere l’obbligo, ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo medio tempore”.
La risposta avalla quanto sostenuto dal Cndcec: “l’articolo 51- bis consente alle società che non avevano già provveduto alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, di mettersi in regola e di provvedere alle nomine entro il nuovo termine indicato. Il che non equivale a dire che revisori già nominati possano essere revocati per il solo effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51 – bis”.
Intanto, sul tema è pubblicato il documento di ricerca FNC del 15 ottobre 2020: “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”.
Il documento era stato già pubblicato in una prima versione e poi rimosso, nelle more di un pronunciamento del Ministero, chiarimento arrivato con l’interrogazione.
Lo studio ripercorre il susseguirsi delle norme e rappresenta la risposta ai diffusi interrogativi che l’art.51 - bis del decreto Rilancio, pone agli esperti e ai professionisti. Inoltre, si sofferma sulle soluzioni suggerite in ordine alla giusta causa di revoca del revisore legale per “sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”, di cui all’art. 4 del D.M. n. 261/2012.
Nella premessa si legge: “Di talché, ritenere che tutti i revisori legali già nominati possono essere revocati dalle società a causa dell’entrata in vigore delle previsioni contenute nell’art. 51-bis del c.d. Decreto ‘Rilancio’ non ci sembra opinione condivisibile, non solo sotto il profilo squisitamente interpretativo in ordine alla reale portata della menzionata disposizione, ma anche sotto il profilo di opportunità della scelta per la società medesima.
A tale ultimo riguardo, …si è dell’opinione che l’abbattimento del costo rappresentato dalla retribuzione del revisore legale non rappresenti un mezzo per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, e che, al contrario, esso possa causare o aggravare tali negatività, sia negli esercizi direttamente interessati dall’emergenza, sia in quelli immediatamente successivi, dal momento che l’organizzazione societaria, privata del controllo sulla gestione svolto dai sindaci ovvero dell’apporto costruttivo del revisore legale realizzato grazie allo scambio informativo con gli organi societari, risulterebbe sprovvista di un importante presidio di legalità e di un altrettanto rilevante strumento per prevenire future insolvenze”.
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