Lo schema di Decreto legislativo che attua la direttiva 2014/56/Ue e modifica la precedente direttiva 2006/43/Ce relativa alla revisione legale dei conti, dopo aver acquisito i pareri parlamentari, è atteso all'esame del Consiglio dei Ministri per l'approvazione in via definitiva.
Alcune delle novità rilevanti del Dlgs riguardano la conferma dell'obbligo dell'esame per i dottori commercialisti che vogliono svolgere incarichi di revisione, l'obbligo specifico di formazione continua ed il controllo di qualità del lavoro svolto da parte del MEF.
Per i dottori commercialisti non sussisterà alcuna equiparazione e dovranno continuare a sostenere l'esame per esercitare l'attività di revisore legale.
Anche se è stato riconosciuto l'esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie che hanno formato già oggetto dell'esame universitario, non è stata riconosciuta la piena equipollenza tra i percorsi formativi, ai fini dell'esercizio dell'attività di revisione legale. Pertanto chi ha sostenuto l’esame di Stato per l’accesso alla professione di commercialista deve anche sostenere l’esame di idoneità per l’esercizio della revisione legale.
Il revisore abilitato dovrà sottoporsi alla formazione continua triennale, a partire dal 1° gennaio 2017, analogamente a quanto richiesto agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti. La formazione consisterà nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale che saranno definiti annualmente dal MEF, che devono includere, per almeno il 50%, materie caratterizzanti la revisione contabile quali la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.
I crediti formativi da maturare sono almeno sessanta nel triennio con un minimo di venti per ciascun anno.
Il controllo dell'effettivo svolgimento dell'attività formativa sarà svolto dal ministero dell'Economia.
In caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi si va incontro ad un semplice avvertimento oppure alla cancellazione dal Registro.
Gli iscritti al Registro dei revisori, anche se sindaci-revisori, che svolgono incarichi di revisione, sono soggetti al controllo di qualità obbligatorio da parte del Mef, che però è a carico degli stessi professionisti.
Nella relazione tecnica del Dlgs si stima, infatti, un notevole incremento del contributo a carico dei revisori, oggi pari a 26 euro.
Inoltre, il revisore è tenuto alla piena collaborazione con l'ispettore che esegue la verifica della qualità, consentendo l'accesso ai propri locali, fornendo informazioni, consegnando i documenti e tutto il materiale richiesto.
I controlli - secondo lo schema di Dlgs - verranno eseguiti sulla base di un'analisi di rischio e quindi riguarderanno, in primo luogo, i revisori che ricoprono più incarichi e si dovranno svolgere almeno ogni sei anni se l'incarico è svolto presso una società che supera almeno due di questi requisiti:
- totale dello stato patrimoniale, 4.000.000 di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, 8.000.000 di euro;
- numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio.
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