A seguito dell’importante impatto che ha avuto la revisione delle tariffe INAIL, in vigore dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021, con riferimento alle tariffe dipendenti delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, nonché quella dei premi speciali unitari di artigiani e settore navigazione, l’Istituto assicuratore ha fornito una serie di faq per rispondere ai numerosi quesiti sulla nuova classificazione tariffaria, pubblicate con la nota n. 10661 del 12 luglio 2019.
In particolare, in relazione alla voce di tariffa “0723” – che identifica figure professionali che svolgono attività prevalentemente itinerante, ossia spostandosi da un luogo a un altro per caratteristica insita nel loro ruolo – l’INAIL specifica che vi rientrano agenti delle assicurazioni, agenti immobiliari, ispettori di grandi catene (ad es. supermercati e ipermercati), controllori park, RSPP e amministratori di condominio. Mentre è confermato l’utilizzo della classica voce di tariffa “0722”, in relazione al personale amministrativo che si occupa di gestione del personale o di contabilità aziendale.
Con riferimento alla stampa su tessuti (voce di tariffa “2231 Industria”, “2230 Artigianato”, “2200 Terziario”), è stato chiesto all’INAIL se tale attività può rientrare nelle voci relative alla stampa su carta. La risposta è positiva, laddove l’azienda – principalmente individuata come cartoleria o tipografia – tra le altre lavorazioni svolge anche stampa su diversi tipi di supporti (magliette, tazze, mouse pad, ecc.).
Da notare che la stampa su tessuti effettuata da aziende specializzate nel finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati è da riferirsi alla voce “8160”. Mentre se la stampa su supporto non cartaceo viene effettuata nell’ambito di un laboratorio fotografico, occorre riferirsi alle voci di tariffa “0512”, “0510”, “0517”, rispettivamente per le gestioni industria, artigianato e terziario.
Per quanto riguarda la classificazione del personale dirigenziale, l’INAIL chiarisce che si prescinde dalla qualifica, in quanto si adottano gli stessi principi di classificazione validi per le altre figure. Pertanto:
Interessante precisazione giunge anche in merito alla classificazione della voce di tariffa per gli esercizi commerciali – come ad esempio negozi di cellulari – che effettuano solo piccole riparazioni, ma non produzione. In generale, spiega l'INAIL, non si configurano come attività di produzione/riparazione le piccole sistemazioni di oggetti che, pur necessitando d'intervento di un operatore o dell'uso di strumenti/accessori, possono essere eseguiti sul banco di vendita.
Ad esempio, non sono considerati produzioni/riparazioni le sostituzioni di batterie di orologi o cellulari e di naselli di occhiali, la rimozione di maglie da bracciali o cinturini, la lucidatura/pulizia di oggetti di gioielleria, confezionamento di prodotti venduti alla spina, il settaggio di apparecchiature, l'aggiustamento della calzata delle aste degli occhiali. Viceversa, aggiunge l'INAIL, vanno ricondotti a voci di tariffe specifiche gli esercizi che offrono servizi di applicazione della sciolina su sci, di montaggio di mobili, di allargamenti o restringimenti di anelli, di revisione di orologi (smontaggio, pulizia, lubrificazione ecc.).
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