Revisione del classamento. Atto di accertamento con motivazione rigorosa

Pubblicato il 12 settembre 2019

Puntuale disamina della Cassazione in ordine al contenuto motivazionale minimo dell’atto di accertamento che consegua a una revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali.

La Sezione tributaria civile della Cassazione, con sentenza n. 22671 dell’11 settembre 2019, ha accolto il ricorso di un contribuente contro la decisione con cui la CTR aveva ritenuto legittimo un atto impositivo avente ad oggetto la rideterminazione del classamento da categoria A/10 classe 1 a categoria A/10 classe 5 dell’immobile di proprietà del ricorrente, a seguito di revisione parziale del classamento della microzona ove questo insisteva, operata ai sensi dell’articolo 1, comma 335 della Legge n. 311/2004.

Revisione del classamento, tre ipotesi con adeguata motivazione

La Suprema corte, in primo luogo, ha richiamato le tre ipotesi di revisione del classamento di un immobile urbano su iniziativa dell’amministrazione comunale, per come contemplate nel nostro ordinamento catastale.

Dette tre ipotesi di revisione catastale - ha puntualizzato - sono tra loro distinte ed hanno presupposti, condizioni e procedure diverse.

Conseguentemente, se l’amministrazione abbia fatto ricorso ad una di esse non può, poi, nel corso del giudizio, legittimare la sua pretesa invocando condizioni e fattori che non siano rilevanti per la specifica procedura intrapresa, anche se essi siano in ipotesi idonei a giustificare la revisione del classamento nel quadro di una diversa procedura.

Con riferimento a ciascuna di queste ipotesi di revisione, così, è stata ribadita la regola della necessità di una rigorosa - ossia completa, specifica e razionale - motivazione dell’atto di riclassamento; e questa esigenza di rigore si pone nel senso della illegittimità di improprie commistioni tra i profili motivazioniali funzionali ad un tipo di riclassamento con quelli invece collegabili a riclassamenti diversi.

Riclassamento della microzona ex art. 1, comma 335 Legge 311/2004

Gli Ermellini, a seguire, hanno spiegato che quando si tratta, come nel caso esaminato, di mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell’articolo 1, comma 335 della Legge n. 311/2004, la ragione giustificativa del provvedimento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, né la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona attraverso le procedure previste dal successivo comma 339.

Così, se l’amministrazione intenda procedere con questa ipotesi di revisione, dovrà seguire un iter scomputabile, sul piano funzionale, in due fasi: nella prima dovrà accertare e specificare in modo chiaro, preciso ed analitico, i presupposti di fatto che legittimano la cd. riclassificazione di massa; nella seconda avrà l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare.

Riclassamento. Il contribuente deve poter controllare e contestare i presupposti

Il contribuente, in detto contesto, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare ed, eventualmente, contestare, sul piano sia giuridico che fattuale, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento in oggetto.

Motivazione carente, atto annullato

Situazione, questa, non concretizzatasi nella vicenda di specie in quanto - per come rilavato dalla Corte di legittimità - l’avviso di accertamento impugnato nulla specificava riguardo a tutti i profili indicati dalla Corte né circa i criteri e i modi con cui i vari parametri fossero stati determinati né, infine, in ordine alle operazioni effettuate per la relativa elaborazione.

Nell’atto impositivo, infatti, era stato fatto solo un mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta senza che fossero in alcun modo illustrate le ragioni che, nei fatti, avevano giustificato il passaggio di classe.

In definitiva, i giudici di Piazza Cavour hanno cassato la decisione della CTR e, ritenendo che non fossero necessari ulteriori accertamenti in fatto, hanno deciso, nel merito, per l’accoglimento delle ragioni del contribuente.

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