Nella circolare n. 53/E del 3 ottobre scorso si chiarisce il trattamento per cessioni e acquisti documentati con autofattura soggetti al regime del reverse charge. Nello specifico, viene detto che le autofatture per acquisti da soggetti esteri non devono essere indicate nell’elenco fornitori; al contrario, è obbligatorio annotare le operazioni interne soggette ad Iva con il meccanismo dell’inversione contabile. Inoltre, vanno inserite nell’elenco clienti e fornitori le operazioni, assoggettate ad Iva sempre in reverse charge interno, le autofatture emesse per acquisti da agricoltori esonerati e quelle emesse con la regolarizzazione di fatture non ricevute o irregolari. Altre specifiche sono offerte per operazioni straordinarie e altre trasformazioni sostanziali soggettive.
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