Reverse charge esteso al rottame trasformato

Pubblicato il 13 maggio 2008 La circolare n. 43/E del 12 maggio 2008 è stata rilasciata dall’Amministrazione finanziaria con lo scopo preciso di mettere ordine nel comparto dei rifiuti e dei rottami, che la disciplina Iva regolamenta con particolare regimi anti-frode. Nel documento di prassi si legge che si applica il regime del reverse charge per le cessioni di rottame anche lavorato, purché questo mantenga, dopo il processo, la sua natura di rifiuto o sottoprodotto della trasformazione. Analogamente, il regime dell’inversione contabile si usa per tutti i servizi connessi alla gestione dei rifiuti e alle prestazioni aventi per oggetto i rottami. Specifica l’Agenzia che le cessioni che seguono il regime dell’inversione contabile sono quelle che si riferiscono sia a rottami “nuovi” che a rottami “vecchi”. In particolare, tra i suddetti beni rientrano non solo i rottami, ma anche cascami, carta da macero e stracci e materiale che deriva dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre, si chiarisce che possono usufruire dell’aliquota Iva ridotta (10%): l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti e relative operazioni di controllo fino al deposito del materiale sulla piattaforma; le lavorazioni fatte eseguire sul materiale raccolte depositato sulla piattaforma, a prescindere dal soggetto che ne è proprietario; le operazioni connesse all’utilizzo dei rifiuti per il recupero energetico. La nuova circolare del Fisco contiene elementi innovativi rispetto a quanto indicato in passato. L’agenzia delle Entrate conclude che per i contribuenti che si siano comportati in modo difforme da quanto stabilito si deve applicare il disposto dell’articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente. Non sono previste cioè sanzioni né è richiesto il pagamento di interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad atti dell’amministrazione successivamente modificati.
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