Reverse charge allargato, ma non troppo. Allarme FNC
Pubblicato il 03 febbraio 2015
Con la
circolare del 30 Gennaio 2015, la Fondazione Nazionale dei commercialisti interviene sull’ampliamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, del
reverse charge negli ambiti considerati più a rischio frode, secondo le regole della Direttiva
2006/112/CE.
Il documento fornisce i primi chiarimenti in ordine ai dubbi interpretativi ed evidenzia delle discrepanze
La Fondazione rileva una
differenza sostanziale tra le due normative in tema di prestazioni di servizi.
Nell'attrarre alla normativa nazionale la disposizione comunitaria, il legislatore, con l'art. 1, commi 629-633, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 ( legge di stabilita` 2015),
ha preferito il termine edificio (immobile eretto sul suolo o ad esso incorporato)
a immobile.
Ne consegue che il campo d'azione della normativa appare ridimensionato: sono escluse dall’ambito d’applicazione della normativa nazionale le prestazioni di servizi effettuate in relazione a beni immobili non qualificabili come “edifici”.
Ad esempio saranno considerate fuori inversione la manutenzione (pulizia, demolizione, di installazione di impianti) di un piazzale o di un parcheggio, poiché beni immobili e non edifici.