Con la circolare 10 maggio 2022, n. 56, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito alle aliquote contributive per l’anno 2022, applicate alle cooperative agricole e ai loro consorzi, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, e rettifica le aliquote delle tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato alla circolare del 25 febbraio 2022, n. 31.
A partire dal 1° gennaio 2022, le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci non sono tenute al versamento della contribuzione per la disoccupazione agricola, pari al 2,75%.
Diversamente, le cooperative agricole sono obbligate al pagamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti precedentemente e ancora in forza a tale data.
Per l’anno 2022, le tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato alla circolare n. 31/2022 riferite agli operai a tempo indeterminato, prevedevano le aliquote complessive, rispettivamente pari al:
Con la circolare in trattazione l’Istituto previdenziale comunica la rettifica delle aliquote contributive sopra indicate prevedendo un’aliquota complessiva rispettivamente pari al:
Altresì, ulteriori istruzioni verranno fornite dall’Istituto per l’applicazione dell’esonero nella misura dell’1% previsto dai commi 361 e 362 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Le suddette aliquote si applicano anche ai lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura.
Per quanto concerne la contribuzione destinata al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua - pari al 0,30% - la stessa è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".