In merito alla possibilità di effettuare la rettifica dell'Iva in diminuzione – articolo 26, DPR n. 633/1972 – si segnala la pubblicazione della norma di comportamento n. 222 dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, che tratta del caso degli accordi transattivi.
L’Aidcec ricorda come nel comma 2 dell’articolo 26 in parola sono indicate le circostanze che danno luogo alla possibilità di effettuare la rettifica in diminuzione della base imponibile e dell’imposta, che può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato uno degli eventi descritti, che possono essere raggruppati nelle due seguenti categorie:
Invece, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 26 si dispone come termine per la rettifica il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi si verifichino a causa di sopravvenuto accordo fra le parti di un contratto commerciale.
Secondo quanto riportato nella norma di comportamento 222 del 6 settembre 2023, gli accordi soggetti al limite annuale sarebbero una species (comma 3) del più ampio genus degli accordi sopravvenuti (comma 2) al quale, di regola, non è applicabile il restringimento temporale dell’anno.
Depone a favore di tale interpretazione anche la previsione legislativa che stabilisce per gli accordi sopravvenuti collegati alla gestione della crisi d’impresa l’ammissibilità alla rettifica Iva oltre il termine di un anno.
Al fine di specificare le categorie suddette (genus e species) va fatto riferimento al diritto unionale.
La giurisprudenza della Corte UE è consolidata nel ritenere che gli Stati devono ridurre la base imponibile ogni volta che, conclusa l’operazione, il soggetto passivo non percepisca il corrispettivo (anche solo in parte).
Ma va operata una distinzione tra una lite che sorge per un inadempimento contrattuale del fornitore da quella che permette la rettifica della base imponibile all’avverarsi di una situazione come quella del mancato pagamento del corrispettivo dovuto dal cliente: nella prima ipotesi si modifica l’assetto giuridico originario del contratto, mentre nella seconda resta immutato ed integro.
Così stando le cose, contrasta, secondo la norma Aidcec 222/2023, con i principi di neutralità, effettività e proporzionalità l’indistinta applicazione a tutte le categorie di sopravvenuti accordi di un limite temporale annuale decorrente dall’effettuazione dell’operazione imponibile.
In definitiva, l’applicazione del limite annuale di cui al comma 3 sopra citato va ristretta agli accordi sopravvenuti nell’ambito di relazioni commerciali dove si verifica un mero mutamento consensuale della volontà dei contraenti.
Pertanto, non è applicabile il limite temporale annuale a tutti gli accordi sopravvenuti, in particolare con riferimento a quelli che definiscono in via stragiudiziale una lite già esistente o potenziale, sorta dopo il decorso dell’anno, avente a oggetto una contestazione sull’esecuzione del contratto riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio.
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