Retribuzioni tracciabili dal 1° luglio 2018: contanti addio

Pubblicato il 27 giugno 2018

Dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni. Pena sanzioni.

Mezzi di pagamento esclusivi

In virtù della Legge di Bilancio 2018, i datori di lavoro ed i committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione e gli eventuali anticipi attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

Tipologie di rapporto

E' vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, fatte salve alcune eccezioni, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato indipendentemente:

Pertanto, è obbligatoria la tracciabilità in caso di:

Esclusioni:

La tracciabilità dei compensi non riguarda i soggetti che si avvalgono di prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL 50/2017 e che, quindi, applicano la disciplina dettata per il Libretto Famiglia e il contratto di prestazione occasionale (CPO), tenuto conto che in questi casi l’erogazione del compenso avviene tramite la piattaforma Inps, che eroga direttamente le somme depositate dal committente, in via preventiva, sul portafoglio telematico.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912:

Non sono da tracciare, quindi si possono pagare in contanti:

Sanzioni

Ai datori di lavoro ed ai committenti che violeranno l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria, espressamente normata, da 1.000 euro a 5.000 euro.

La firma del lavoratore sulla busta perde valore probatorio, pertanto non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione è integrata:

a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;

b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso.

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