Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con D.M. 22 dicembre 2016 ha determinato le retribuzioni convenzionali che vanno prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2017, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
L’INPS, con circolare del 7 febbraio ha chiarito che la retribuzione in questione si applica non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE ed ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Segue la spiegazione pratica di come applicare in concreto la norma, anche alla luce del parere espresso dal Ministero del Lavoro con circolare n. 72/1990 secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
Evidenzia la circolare n. 28 del 7 febbraio 2017 che, le aziende che per il mese di gennaio 2017 hanno operato in difformità dalle istruzioni impartite, potranno regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il 16 maggio 2017.
Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2017 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
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