Per l’anno, 2019, il premio INAIL dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018. Tali importi, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, si applicano anche ai lavoratori cittadini comunitari ed ai lavoratori cittadini extracomunitari assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati, dal proprio datore di lavoro, in un Paese extracomunitario.
Così la Circolare INAIL n. 4 dell’1 febbraio 2019.
Per i lavoratori che operano all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, il premio INAIL è calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto.
Per l’anno 2019, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori, sono state determinate con Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018.
Sul punto, il documento di prassi specifica che le retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall’art. 4, co. 15 del D.Lgs. n. 38/2000.
Sono, invece, escluse le collaborazioni coordinate e continuative. Pertanto, in caso di co.co.co. rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.
Le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Ai fini assicurativi INAIL sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:
Al fine di individuare la fascia retributiva da prendere a riferimento per gli adempimenti assicurativi, bisogna individuare la “retribuzione nazionale” da intendersi come il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo nazionale, comprensivo di ogni emolumento riconosciuto tra le parti, con esclusione, però, dell’indennità estera. L’importo così ottenuto deve essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere poi determinata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini dei predetti adempimenti.
Si specifica, infine, che le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.
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