Con l’emanazione della Circolare INAIL 15 aprile 2021, n. 12, l’Istituto comunica gli importi delle retribuzioni convenzionali utili alla determinazione del premio assicurativo per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale ai sensi del Decreto Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Ai sensi dell’art 4, della sopracitata norma, annualmente, con apposito decreto, vengono rese note le retribuzioni convenzionali sulle quali calcolare il premio assicurativo.
In particolare, la normativa deve intendersi applicabile ai lavoratori italiani, comunitari e cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia secondo la legislazione nazionale vigente ed inviati, dal proprio datore di lavoro, in un Paese extracomunitario.
Si rammenta che, ricadono nella disciplina in trattazione esclusivamente i lavoratori subordinati e rimangono, dunque, escluse altre tipologie di rapporti di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.
Ciò assunto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2021, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari, con i quali non vi siano in vigore accordi di sicurezza sociale, deve essere effettuato, secondo il corrispondente settore di appartenenza, sulla base delle retribuzioni convenzionali contenute all’allegato 1 del Decreto Interministeriale 23 marzo 2021 ed applicando le fasce nella medesima tabella contenute.
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