E’ necessario il previo rilascio del permesso a costruire solo quando si tratti di intervento che integri le caratteristiche di una ristrutturazione edilizia, non anche quando si tratti di restauro o risanamento conservativo.
Lo ha chiarito il Tar per la Toscana, sezione terza, accogliendo il ricorso di una banca, avverso il provvedimento inibitorio dei lavori del Comune di Firenze, in relazione alla Scia presentata per un intervento edilizio conservativo, volto ad operare un mutamento della destinazione d’uso – da residenziale a direzionale per la realizzazione di una nuova filiale – di un immobile di proprietà dell’istituto bancario sopra citato.
I Giudici amministrativi rammentano in proposito che gli interventi di ristrutturazione edilizia di immobili compresi, come nella specie, nei centri storici, sono oggetto di peculiare disciplina contenuta nell’art. 10 D.p.r. n. 380/2001, nella parte in cui è previsto che se detti interventi comportino modifiche della destinazione d’uso, è indispensabile la preventiva acquisizione del permesso a costruire. Detta disposizione ha tuttavia valenza eccezionale ed è insuscettibile di interpretazione estensiva, inidonea, come tale, ad essere autonomamente applicata al diverso istituto del risanamento conservativo.
Ora nel caso di specie, dalla documentazione in atti, si evince che l’intervento in questione è suscettibile di essere qualificato come restauro o risanamento conservativo, considerando come si sia lasciata inalterata sostanzialmente la struttura dell’immobile e la suddivisione dei locali. Risulta dunque priva di giustificazione – concludono i Giudici amministrativi con sentenza n. 1009 del 28 luglio 2017 – dunque illegittima l’ordinanza inibitoria del Comune.
Nel decidere la controversia, il Tar Toscana non perde l’occasione per ribadire linea di confine tra intervento di ristrutturazione edilizia ed intervento di risanamento conservativo. Nella ristrutturazione edilizia, in particolare, è necessario che sia stata modificata la distribuzione della superficie interna ed i volumi, così configurandosi quel rinnovo degli elementi costitutivi e quell’alterazione dell’originaria fisionomia e consistenza fisica dell’immobile, che sono invece incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo. Questi ultimi invece, a loro volta, presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna dei volumi, mediante interventi di mero consolidamento, ripristino, rinnovo e restituzione della funzionalità.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".