La responsabilità riguarda solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell’opera o del servizio commissionato. Infatti, la responsabilità solidale deve ritenersi limitata solo ai crediti retributivi maturati nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 444 del 10 gennaio 2019.
Il caso trae origine da una dipendente che, nell’ambito di una esecuzione di appalto (servizi di pulizia su una tratta di autostrada nazionale), ha richiesto alla società committente tutti i trattamenti retributivi vantati dalla stessa, con particolar riguardo al trattamento di fine rapporto, per tutto il periodo in cui è intercorso il rapporto di lavoro.
La società è stata giudicata soccombente, sia in primo che secondo grado di giudizio, poiché sussiste - nei confronti del committente - una obbligazione solidale in senso stretto (non una garanzia sussidiaria) per i trattamenti retributivi e contributivi, nonché per l'intero trattamento di fine rapporto, maturati nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro, con conseguente irrilevanza di preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore.
La società impugna la sentenza e ricorre in Cassazione per quattro motivi:
I giudici della Corte di Cassazione respingono i motivi dal primo al terzo, e accolgono parzialmente il quarto, sostenendo che la responsabilità solidale riguarda solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell’opera o del servizio commissionati.
La logica della solidarietà imposta dall’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 si basa sul rafforzamento della garanzia patrimoniale a favore del lavoratore con riguardo al pagamento dei trattamenti retributivi dell’appalto a cui ha personalmente dedicato le sue energie avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l’impresa appaltante, la quale risulta peraltro completamente estranea al rapporto svolto al di fuori dell’esecuzione dell’appalto stesso.
Di conseguenza, il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto e, nella specie, della sola quota parte di trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore nell'ambito dello specifico appalto.
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