Chiarita l’applicabilità retroattiva delle nuove regole sulla disciplina della responsabilità dipendente da cessione di un'azienda o di un ramo di azienda.
L'articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che disciplina la responsabilità dipendente da cessione di un'azienda o di un ramo di azienda, è stato modificato dall'articolo 16, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 158 del 2015.
Ne consegue l’esclusione, a partire dal 1° gennaio 2016, della responsabilità solidale a carico del cessionario di un’azienda (o di un ramo di azienda) per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente, nel caso in cui la cessione si realizzi nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 21 del 6 dicembre 2019 ad una consulenza giuridica, spiega che tale modifica non ha portata innovativa per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i quali rientrano tra le procedure concorsuali.
Pertanto, trova applicazione anche in caso di atti di cessione di azienda (o di ramo di azienda) posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2016 (dell’entrata in vigore della modifica).
Resta fermo che le limitazioni della responsabilità solidale del cessionario vengono meno qualora la cessione dell'azienda - anche se avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni - sia stata attuata in frode ai crediti di natura tributaria (articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997).
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