Responsabilità penale colposa del medico, precisazioni dalle Sezioni Unite

Pubblicato il 27 dicembre 2017

Il 21 dicembre 2017, è stata depositata un’informazione provvisoria della Cassazione, con la quale è stato reso noto che le Sezioni Unite penali hanno risposto ad un quesito loro sottoposto in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali.

Nel dettaglio, era stato chiesto un chiarimento circa l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’articolo 590-sexies del Codice penale, introdotto dall’articolo 6 della recente Legge n. 24/2017.

Casi in cui il sanitario risponde a titolo di colpa

Gli Ermellini, nella nota provvisoria, hanno anticipato che il sanitario risponde, a titolo di colpa:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia:

- nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

-nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;

c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

Si resta in attesa del deposito delle motivazioni.

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