Responsabilità magistrati Termini non retroattivi

Pubblicato il 11 gennaio 2017

In tema di responsabilità civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 5 Legge n. 117/1988 per effetto dell’art. 3 Legge n. 18/2015, non esplica efficacia retroattiva. Pertanto l’inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione.

Il giudizio di ammissibilità della domanda previsto dall'art. 5 citata Legge n. 117/1988, prosegue, dunque, secondo le norme poste da tale disposizione, qualora la domanda sia stata proposta con ricorso depositato prima del 19 marzo 2015; data di entrata in vigore della Legge n. 18/2015.

Ne consegue che l’azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie – per tutte le fattispecie anteriori al 19 marzo 2015 – è tardiva, ex art. 4 comma 2 Legge n. 117/1988, se proposta decorsi due anni dalla data della sentenza di Cassazione (termine meno favorevole rispetto a quello dell’attuale disposizione).

E’ quanto stabilito dai giudici della Cassazione, terza sezione civile, respingendo l’istanza di un soggetto, volta ad ottenere il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito per effetto di una sentenza della Corte Suprema; sentenza con cui era stata respinta la domanda del ricorrente, di conversione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato.

Rito speciale non incompatibile con diritto Ue

E’ parimenti privo di pregio – conclude la terza sezione con sentenza n. 258 del 10 gennaio 2017 – l’assunto del ricorrente secondo cui, prima dell’entrata in vigore della riforma ex Legge n. 18/2015, l’azione risarcitoria nei confronti dello Stato per danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie, quando riferita a violazioni del diritto dell’Unione, dovesse essere esperita nelle forme e nei termini del rito ordinario, con disciplina sostanziale ex art. 2043 c.c.

Invero deve escludersi che sia incompatibile con il diritto dell’Unione, la scelta del legislatore nazionale di assoggettare detta azione ad un rito processuale speciale, purché siano comunque rispettati i principi di effettività ed equivalenza. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Cpb su accesso e condizioni per l’adesione

09/10/2024

Controllo a distanza, installazione di GPS su auto aziendali: come e quando

09/10/2024

Bonus Natale in Gazzetta Ufficiale, come funziona?

09/10/2024

Anticipi Pac 2024 dal 16 ottobre 2024

09/10/2024

Inaugurata la Scuola di formazione del Notariato

09/10/2024

Professionista incaricato delle relazioni per il concordato: credito prededucibile

09/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy