Responsabilità genitoriale a giudice straniero

Pubblicato il 08 settembre 2016

Nel giudizio di separazione tra un cittadino italiano ed una cittadina britannica, che, in seguito al matrimonio in Italia, si era trasferita in Inghilterra con il figlio, va negata la giurisdizione al giudice ordinario italiano in riferimento alle domande inerenti l’affidamento ed il mantenimento del figlio minore, in quanto devolute in via esclusiva al giudice del Regno Unito.

Va invece affermata la giurisdizione del giudice italiano, per quanto concerne il giudizio di separazione personale dei coniugi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, parzialmente accogliendo il ricorso di una donna britannica, coinvolta in un giudizio di separazione dal marito italiano, presso un giudice italiano, con contestuali richieste in ordine all'affidamento e mantenimento del figlio nato dalla coppia.

Il Regolamento CE 2201/2003 – specifica in proposito la Suprema Corte – introduce distinti criteri di attribuzione della giurisdizione per il caso di separazione personale e domande inerenti la responsabilità genitoriale su minori, devolvendo in via esclusiva la competenza a decidere sulle domande incluse nel secondo ambito, pur se proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente.

Separazione Responsabilità genitoriale Giudici diversi

Quando, dunque, come nel caso di specie il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento separatizio, il suo superiore e preminente interesse ed il criterio di vicinanza impongono, salvo le contemplate deroghe qui non operative, di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il procedimento d’indole matrimoniale, anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale. A meno che ciò non sia accettato dal coniuge convenuto e non corrisponda all'interesse del minorenne stesso.

Affidamento Mantenimento minore Giudice di abituale residenza

Inoltre, qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione dei coniugi ed il giudice di altro Stato membro sia competente sulla domanda di responsabilità genitoriale, a quest’ultimo spetta, ai sensi del Regolamento CE 44/2001 nella specie applicabile, la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore, trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale e non a quella separatizia.

Quanto poi alla residenza abituale del minore al momento della domanda – puntualizzano ancora le Sezioni Unite con sentenza n. 17676 del 7 settembre 2016 – che occorre privilegiare per stabilire la giurisdizione sulla responsabilità genitoriale, essa si deve generalmente intendere quale luogo del concreto e continuo svolgimento della vita personale del bambino. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice della crisi: novità dal correttivo-ter

10/10/2024

Intercettazioni: limite di durata di 45 giorni. Sì del Senato

10/10/2024

Dal correttivo-ter integrazioni al Codice della crisi

10/10/2024

CCNL Porti - Flash

10/10/2024

Mini contratti di sviluppo: obiettivi e agevolazioni per le imprese del Mezzogiorno

10/10/2024

Piano Transizione 5.0, unificazione impianti fotovoltaici. Nuovi chiarimenti

10/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy