Responsabilità dell’hosting provider, precisazioni di Cassazione

Pubblicato il 20 marzo 2019

La Corte di cassazione si è da ultimo pronunciata sul tema della responsabilità del cosiddetto “hosting provider”, ovvero del portale internet che sia mero prestatore di servizi di ospitalità di dati.

Lo ha fatto annullando, parzialmente, la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto che detto soggetto non dovesse rispondere delle violazioni eventualmente commesse dai soggetti richiedenti i servizi in danno dei titolari di opere protette dal diritto d’autore, in quanto intermediario che, senza proporre altri servizi di elaborazione dati, offre ai propri clienti un mero servizio di accesso a siti.

Obbligo di rimuovere i contenuti illeciti e impedire ulteriori violazioni

La vicenda giudiziaria esaminata dai giudici di legittimità è quella attivata a seguito della diffusione, sul portale video di Yahoo, di filmati tratti da vari programmi televisivi di Rti, società del gruppo Mediaset, su cui quest’ultima vantava diritti esclusivi.

La Prima sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 7708 del 19 marzo 2019, ha parzialmente accolto le doglianze avanzate dalla società titolare dei diritti di esclusiva, aderendo ale doglianze da questa sollevate con riferimento, in particolare, ai motivi inerenti agli obblighi e responsabilità dell'hosting provider.

Con essi si era inteso affermare che il prestatore del servizio, una volta a conoscenza degli illeciti contenuti veicolati da terzi attraverso il servizio stesso, in particolare mediante la diffida a lui inoltrata dal titolare del diritto leso, abbia l'obbligo di rimuoverli e di impedire ulteriori violazioni, senza l'esigenza della specifica indicazione dei cd. "url" di ciascun video al fine del sorgere del dovere di attivarsi in tal senso.

Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno fornito alcune ultili precisazioni, enunciandole in alcuni principi di diritto.

Attività del prestatore 

In primo luogo, hanno affermato che l'hosting provider attivo è il prestatore dei servizi della società dell'informazione il quale svolge un'attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece, in essere una condotta attiva.

Lo stesso, ossia, concorre con altri nella commissione dell'illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo n. 70/2003, “dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni”.

Quando è responsabile?

A seguire, è stato precisato quando, nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, sussista la responsabilità dell'hosting provider.

Così, il prestatore è responsabile se non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti una volta reso edotto dei medesimi, nonchè se abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

Spetta al giudice del merito, in questo contesto, l'accertamento in fattose, sotto il profilo tecnico-informatico, l'identificazione di video, diffusi in violazione dell'altrui diritto, sia possibile mediante l'indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, od, invece, sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell'indirizzo "url", alla stregua delle condizioni esistenti all'epoca dei fatti”.

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