Il danno emergente dalla vendita dell’immobile venduto con atto del notaio, che omette di effettuare le visure ipotecarie, e poi sottoposto ad esecuzione da parte di un creditore, deve essere commisurato sull’effettivo nocumento ricadente sull’acquirente.
Con sentenza n. 18525 del 13 luglio 2018, la Corte di cassazione ha posto in evidenza che il danno derivante per il fatto del notaio che omette, nel contratto di compravendita, di eseguire le dovute visure ipotecarie, e che dà seguito alla procedura di esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, deve essere pari a quanto patito dalla parte soccombente.
Infatti, non può tenersi conto del danno potenziale, senza tenere in considerazione che il procedimento esecutivo poteva risolversi diversamente in base ad una moltitudine di eventi.
Quindi il danno che il notaio è chiamato a risarcire può essere pari al valore dell’immobile, se questo viene perduto a seguito della vendita forzata, oppure essere pari alle spese necessarie per estinguere il processo esecutivo e la cancellazione dell’ipoteca.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".