L'istituto della messa alla prova di cui all'art. 168- bis del Codice penale non trova applicazione con riferimento alle società condannate ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001.
E' quanto concluso dalle Sezioni Unite penali di Cassazione nel rispondere ad una questione controversa ad esse rimessa relativa all'applicabilità dell'istituto della messa alla prova.
Alle SS.UU., in particolare, era stato chiesto se il procuratore generale fosse legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova e, in caso affermativa, per quali motivi.
Da chiarire anche se il medesimo procuratore fosse legittimato ad impugnare, sempre con ricorso per cassazione, la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p.
L'Ufficio stampa della Cassazione, al momento, ha rilasciato una nota d'informazione provvisoria - la n. 17 del 27 ottobre 2022 - con cui viene anticipata la soluzione adottata dal Massimo Collegio di legittimità.
Per le Sezioni Unite, il procuratore è sì legittimato ad impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova che sia stata ritualmente comunicatagli ai sensi dell'art. 128 c.p.p.
Hanno quindi chiarito che, in conformità a quanto previsto dall'art. 586 c.p.p., lo stesso procuratore, in caso di omessa comunicazione dell'ordinanza è legittimato a impugnare quest'ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova.
L'istituto dell'ammissione alla prova - hanno quindi concluso - è inapplicabile con riferimento agli Enti di cui al Decreto legislativo n. 231/2001.
Si resta in attesa del deposito della decisione.
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