Responsabilità colposa del medico per la morte del paziente

Pubblicato il 23 febbraio 2018

Depositata sentenza a Sezioni Unite penali

Quand’è che il medico o, in generale, l’esercente la professione medica risponde, a titolo di colpa, per la morte o le lesioni personali cagionate al paziente a seguito dell’esercizio dell’attività medico – chirurgica?

Sono le Sezioni Unite penali della Cassazione a rispondere a questo quesito, risolvendo il contrasto giurisprudenziale finora esistente con riguardo alla nuova disciplina della responsabilità sanitaria.

Per gli Ermellini, il sanitario risponde:

Alle Sezioni Unite, nello specifico, era stato chiesto di individuare l’ambito applicativo della previsione di “non punibilità” prevista dall’articolo 590 – sexies del Codice penale, introdotta dalla Legge n. 24/2017.

I principi di diritto sopra richiamati sono contenuti nelle motivazioni della corposa sentenza n. 8770, depositata il 22 febbraio 2018, già anticipata dalla Cassazione, con informazione provvisoria del 21 dicembre 2017.

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